venerdì 30 dicembre 2011

Veicolo fermo per riparazione dopo incidente: il danno da fermo tecnico del veicolo

Può accadere che in caso di incidente dobbiate fare a meno della vostra auto o moto per un determinato periodo di tempo essendo la stessa in officina per le riparazioni necessarie.
In tal caso oltre al risarcimento del danno cagionato al veicolo potete ottenere, anche il risarcimento danni derivanti da fermo tecnico del veicolo.

Questa forma di danno è abbastanza controversa tra le varie forme di danno derivanti da sinistri stradali causati da veicoli. In soldoni, possiamo definirlo quale danno che il proprietario o
colui che ha il veicolo in locazione devono sopportare a causa della indisponibilità del veicolo stesso durante il periodo necessario ad effettuare le operazioni di riparazione.

Ma nel momento in cui un assicurato subisce un danno da incidente stradale al proprio mezzo non ha solamente dei diritti, quali appunto il risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa, ma ha anche “determinati obblighi”.
In primo luogo deve dimostrare la colpa l'altro conducente per aver causato l'incidente; inoltre deve provare il danno effettivamente patito ovvero dimostrarne il quantum.


Per quanto riguarda il danno da fermo tecnico del veicolo occorre però dar prova che il fermo tecnico ha determinato un danno, ad esempio dimostrando che l'auto serviva per il lavoro, oppure dimostrando che durante il periodo in cui l'auto era dal meccanico per le riparazioni il danneggiato ha dovuto noleggiare un'auto.


Tuttavia spesso accade che il danneggiato deve citare l'assicurazione per vedersi rimbordate anche i danni da fermo tecnico del veicolo. Ciò perchè i liquidatori delle assicurazioni sono restii a liquidare anche tale forma di danno.

La Suprema Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito più volte, negli ultimi anni ha stabilito che il danno da fermo tecnico del veicolo è suscettibile di liquidazione equitativa da parte del giudice senza necessità di prova del danno stesso e senza tener conto dell'utilizzo che del veicolo si fa normamente. Ciò vuol dire che è esso è risarcibile anche se l'auto la si usava solo per il tempo libero e non per il lavoro (Cass. Sez. civ. 12908/2004 e 23916/2006).

Tuttavia in termini pratici la liquidazione del danno da fermo tecnico si risolve in ben poca cosa considerando che la liquidazione dello stesso avviene in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c.:ad esempio se il costo per il noleggio di un'auto è di circa 75 euro e l'auto resta dal riparatore per 5 giorni lavorativi, calcolando che ogni giornata lavorativa è di 8 ore giornaliere, riusciremo ad ottenere un risarcimento da fermo tecnico pari a 375 euro.

Dunque se il liquidatore della compagnia assicurativa non intende risarcire il danno da fermo tecnico adducendo che l'auto non era usata per lavoro, non vi resterà altra soluzione che adire il Giudice di Pace.

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