venerdì 16 marzo 2012

Danni da "circolazione statica" del veicolo: incendio del veicolo e danno risarcibile a terzi

Come molti ben sapranno a seguito di danni provocati da incidente stradale i procedimenti per ottenere il risarcimento del danno sono contenuti nel codice civile e nel codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005 e s.m.i.). Bisogna però precisare che a volte i danni cagionati da veicoli possono essere causati anche senza la loro circolazione.


Infatti la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato già da tempo ricondotto ai danni da circolazione di veicoli quelli cagionati da veicoli non in movimento, affermando che anche le auto parcheggiate, e che non stanno pertanto circolando, possono causare danni risarcibili da circolazione stradale, i quali vengono definiti come pregiudizi collegati alla fase statica della circolazione stradale.

La fattispecie più tipica di incidente da circolazione statica di veicolo a motore è quella dell'incendio dello stesso: nel caso in cui l'incendio si propaghi arrecando danni ad altri beni (es.: altre auto, fabbricati, ecc...) o persone ciò dà luogo ad un danno risarcibile dalla compagnia assicurativa presso la quale l'auto è assicurata. Infatti a volte capita che auto si incendino a causa di corto circuito elettrico o altra causa. Ebbene il danno cagionato dalle fiamme dell'incendio sono risarcibili!

Una precisazione è d'obbligo: il risarcimento del danno cagionato a terzi dall'incendio potrà essere richiesto sia alla compagnia assicurativa in qualità di responsabile civile.

Qualcuno si chiederà: ma se l'auto incendiata non è assicurata con la clausola furto e incendio, l'assicurazione è tenuta comunque a risarcire il danno da incendio?

La risposta è semplice: in base a quanto già detto poc'anzi il risarcimento del danno cagionato dal veicolo in fiamme a terzi va risarcito anche se l'auto in questione non è assicurata contro l'incendio, perchè si tratta in tal caso di semplice danno da circolazione stradale ("statica" come afferma la Cassazione) che in quanto tale espone la compagnia assicurativa al risarcimento.

L'assicurazione di un veicolo contro l'incendio serve, com'è ovvio (ma lo riporto per evitare di far confusione), a garantire il contraente in caso di incendio del veicolo assicurato: ciò vuol dire che se l'auto incendiata era assicurata contro l'incendio la compagnia assicurativa di essa dovrà risarcire anche il danno subito dal veicolo stesso.

Attenzione però: non tutti i danni da incendio di veicoli sono risarcibili! Non lo saranno infatti quelli cagionati a terzi a causa dell'incendio del veicolo per atto doloso accertato dagli organi competenti: e ciò per l'evidente ragione che in tal caso il danno non è cagionato dalla circolazione stradale del veicolo ma è riconducibile ad un atto illecito di un terzo!!! Il comportamento doloso altrui che genera l'incendio del veicolo determina la mancanza di respondabilità in capo al proprietario del vieicolo e della compagnia assicurativa per i danni cagionati a terzi.

In tale ipotesi il soggetto danneggiato dall'incendio, ad esempio nel caso di danni alla sua auto, potrà ottenere solamente il risarcimento del danno nel caso in cui il suo veicolo era coperto dall'assicurazione furto e incendio, salvo il caso in cui nel contratto di assicurazione sia stato previsto dalle parti l'esonero di responsabilità in caso di fatto doloso.

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