martedì 27 marzo 2012

E se l'assicurazione vi spedisce la disdetta? Comportamenti scorretti delle compagnie assicurative!

Un evento che continua ad affliggere gli automobilisti, oltre ai continui rincari delle Rca, sembra essere, purtroppo, anche l'improvvisa disdetta da parte della compagnia assicurativa, magari senza alcun apprezzabile motivo! Al riguardo bisogna anzitutto segnalare che l'Isvap si era già opposta al fenomeno in questione alla fine del 2010 attraverso delle direttive rivolte alle compagnie operante nel settore Rca.

In particolare l'Isvap aveva preso posizione contro un fenomeno non corretto nei confronti degli assicurati che si sta verificando di frequente: oltre alla disdetta, infatti, diverse compagnie assicurative tendono a riclassificare l'assicurato come "nuovo cliente", facendo in tal modo lievitare il costo della polizza e scoraggiando coloro che vogliono nuovamente assicurarsi.


Eco cosa sosteneva l'Isvap nella sua lettera: "...si ricorda che non risponde a criteri di correttezza qualificare in tali casi l’assicurato quale “nuovo cliente” e sulla base di tale qualificazione applicare condizioni tariffarie peggiorative e diverse rispetto a quelle praticabili in virtù del suo status di cliente già conosciuto dall’impresa. Per queste ragioni, qualora l’assicurato intenda stipulare il contratto con il medesimo assicuratore, lo stesso dovrà essere emesso alle condizioni tariffarie in corso al momento della riassunzione tenendo ovviamente conto delle risultanze dell’attestato di rischio, al pari dei clienti già in portafoglio ai quali non è stata inviata disdetta."

Ne deriva che nella malaugurata ipotesi in cui riceveste la disdetta a fine contratto e voleste stipulare un nuovo contratto Rca sempre con la stessa compagnia, quest'ultima dovrà, come stabilito dall'Isvap, praticare il prezzo normale che avrebbe richiesto al cliente già conosciuto e non applicare una maggior tariffa considerando il contraente nuovo cliente!

Inoltre, a sostegno dei vostri diritti, potete tener conto sempre dell'art. 132 del Codice assicurazioni private in base al quale sussiste per le imprese assicurative l'obbligo giuridico di stipulare con qualunque richiedente un contratto di assicurazione Rca, stante l'obbligo di avere l'assicurazione oblligatoria sul veicolo.

Se poi non siete comunque soddisfatti della vostra assicurazione, specie in relazione ai prezzi praticati, potete sempre cambiare. In tal caso per scegliere l'assicurazione più conveniente potete fare un preventivo gratuitamente ed in poco tempo direttamente on line, sui siti specializzati alla erogazione di preventivi Rc auto!

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