martedì 25 settembre 2012

Attestato di rischio ed errori: rimedi possibili

Cos'è l'attestato di rischio?

L'attestato di rischio è un un documento che la compagnia assicuratrice ha l'obbligo di trasmettere all'assicurato ogni annno prima della scadenza del contratto di assicurazione, e in cui viene rappresentato la storia assciurativa dell'assicurato in relazione ai sinistri che la compagnia ha dovuto pagare.

In base all'attestato di rischio viene determinato grado di rischio dell'automobilista in base al quale viene determinato il premio annuo di polizza da versare: meno sinistri sono presenti sull'attestato e minore sarà il premio annuo da pagare!

Più precisamente sull'attestato di rischio viene rappresentato il numero dei sinistri, con responsabilità principale o concorrente e pagati, per ogni anno assicurativo: si tratta cioè del cd. periodo di osservazione che riguarda i 5 anni assicurativi precedenti. Da ciò si capisce bene l'importanza di questo documento per la determinazione del premio assicurativo.

Può però accadere a volte che siano presenti sull'attestato degli errori perchè ad esempio sussiste una situazione assicurativa non fedele a quella reale (ad. es. per l'anno 2010 viene rapprensentata la  sigla N.A., cioè "non assicurato" mentre invece si era regolarmente assicurati; oppure as es. peggio ancora quando ci si ritrova un sinitro mai causato).


Cosa fare in questi casi?

Anzitutto prendiamo in considerazione l'art. 134, comma 4-ter del Codice delle assicurazioni private, il quale recita:

Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri”. 

Prendiamo adesso in considerazione le singole ipotesi di errori che possono verificarsi.

1) Il sinistro causato durante il periodo assicurativo non appare sull'attestato di rischio: in tal caso non vi è alcun problema dato che ci ritroveremo un sinistro mancante sul'attestato e dunque il premio annuo da pagare al rinnovo della polizza dovrebbe essere inferiore rispetto al caso in cui esso fosse stato presente. Non solo: ma abbiamo evitato(se la compagnia assicurativa non se ne accorge) gli effetti di un sinistro, cioè la retrocessione di due classi di merito! Si tratta comunque di una ipotesi questa alquanto rara.

2) Sull'attestato di rischio appare nel periodo di osservazione un sinistro mai causato o che credevamo cagionato da altro conducente: in tal caso può darsi che ciò sia dovuto ad una condotta omissiva  della compagnia assicurativa che è obbligata a tenerci informati nell'ipotesi in cui un soggetto chieda il risarcimento danni asserendo la responsabilità dell'assicurato. L'informativa del sinistro pagato per sinistro cagionato è importante perchè consente all'assicurato che non abbia cagionatò alcun sinistro di poter attivarsi per dimostrare di essere estraneo all'incidente denunciato dalla controparte.

E' capitato a volte che l'assicurato vedeva aumentare il premio pur non sapendo il motivo di tale aumento. In questi casi è la compagnia ad essere in difetto, la quale per esonerarsi da ogni responsabilità deve provare di aver regolarmente notificato l'avvenuta denuncia di un sinistro a carico del proprio assicurato. Se non lo fa sarà essa stessa a dover risarcire l'assicurato per la maggiorazione ingiusta subita.

3) Sull'attestato di rischio si riporta un sinistro con responsabilità principale quando invece il reponsabile principale è l'altro conducente: in tale caso l'errore fa si che l'assicurato, ancorchè risarcito, si veda comparire sull'attestato un sinistro pagato ma con resposabilità "pincipale". Può ad esempio accadere che l'assicurazione liquidi il 70% del danno all'assicurato e poi addossi la responsabilità principale allo stesso.

E stessa cosa fa la compagnia assicurativa dell'atro assicurato coinvolto nell'incidente.
Si tratta di un errore di non piccolo rilevo dato che, in caso di sinistro con responsabilità concorrente, quando l'assicurato viene risarcito di almeno il 50% del danno, ha diritto al mantenimento della classe di merito: non si incorre nel Malus!

Ma cosa si può fare in tal caso? Anzituitto l'assicurato deve pretendere la correzione dell'attestato di rischio! Se non riesce ad ottenere la correzione allora occorrerà inviare una raccomandata A/R alla compagnia assicuratrice con i documenti dai quali traspare la mancata attribuzione della responsabilità principale. In mancanza di prove l'asscutrato può chiedee di "accedere agli atti" scrivendo all'asciurazione e chiedendo tutti i documenti in base ai quali viene attribuita la responsabilità principale. Possibilità di accesso riconosciuta dall'art. 146 del Codice assicurazioni private. In caso di rifiuto della compagnia l'assicurato in ultima battuta può fare reclamo all'Isvap.

Una volta avuti i documenti necessari l'assicurato può dunque pretendere la correzione dell'attestato di rischio che non gli può essere negata!

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