Quando accade un incidente stradale di solito il danneggiato deve ottenere il risarcimento del danno subito al proprio veicolo, auto o moto. Due sono le tipologie di risarcimento previste nel nostro ordinamento giuridico:
1) Risarcimento per equivalente: l'assicurazione del veicolo del danneggiato, in caso di procedura di risarcimento diretto, o quella del danneggiante, in caso di procedura di risarcimento ordinario, pagherà il danno subito dal danneggiato in base alla stima fatta dal perito e sulla scorta anche di preventivo esibito dallo stesso. In tal caso verrà corrisposta una somma che va a compensare il danno patito per effetto dell'incidente; sarà poi il danneggiato a provvedere, se vuole, alla riparazione del veicolo.
2) Risarcimento in forma specifica o in natura: in tal caso il danneggiato acconsente a faresi riparare il proprio veicolo dal danneggiante. Una volta effettuata la riparazione a regola d'arte, nulla più sarà dovuto al danneggiato.
Vero è che anche il meccanico o carrozziere di fiducia possono gestire la vertenza con l'assicurazione in via stragiudiziale.