La legge 24 marzo 2012 n. 27, cha ha convertito in legge in
decreto legge sulle liberalizzazioni, ha introdotto nel nostro sistema
normativo due norme che si ripercuotono
sulla risarcibilità delle lesioni “lievi” subite a causa di incidente automobilistico.
In particolare ci si riferisce all’art. 32 della legge in
esame commi 3-ter e quater, i quali restringono l’area
della risarcibilità del danno da colpo di frusta e da microlesioni alle ipotesi
in cui vi sia un “riscontro clinico-strumentale”.
Il 3-quater invece: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”
Come può tutelarsi l’automobilista
nel caso in cui subisca un colpo di frusta a seguito di incidente stradale?
Queste norme in realtà sono state concepite per limitare il
risarcimento del danno da colpo di frusta ai soli casi più gravi, tagliando
fuori dall’area del risarcibile quelli, che nella maggior parte dei casi, sono
di lieve entità. In realtà il legislatore ha fatto proprio un, sia pur
discutibile, orientamento in base al quale si ritiene che il trauma del collo
nella maggior parte degli incidenti sia lieve e non comporti, pertanto,
ripercussioni permanenti sulla salute del soggetto leso. Secondo questa linea
di pensiero dunque il malcapitato potrebbe rimanere a bocca asciutta!
Cosa può fare il danneggiato?
In primo luogo deve essere molto
preciso nelle ore successive all’evento dannoso. Poiché per la risarcibilità
del danno in questione occorre un riscontro clinico-strumentale, il danneggiato deve, subito dopo aver affrontato le
questioni burocratiche con il danneggiante(redazione modulo CAI, informato la
polizia, ecc…), recarsi presso il Pronto soccorso ospedaliero per espletare gli
esami che permetteranno di avere un riscontro medico della propria situazione.
Fatevi fare tutti gli esami necessari a riscontrare il danno subito a causa
dell’incidente.
Successivamente, nei giorni immediatamente seguenti recatevi
da un medico ortopedico e fatevi visitare facendovi mettere per iscritto la vostra
situazione in modo da mettere in risalto la lesione subita e l’entità della
stessa. Sarà lo specialista a consigliarvi, se del caso, ulteriori esami
diagnostici atti allo scopo.
Tutto ciò risulterà necessario fin tanto che
non saranno modificate queste nuove norme sul risarcimento del colpo di frusta, che si traduce in un danno
biologico talora rilevante alla persona. Ne deriva che nel caso di
colpo di frusta il danno sarà risarcibile solo se riuscirete a provare, mediante
un riscontro clinico-strumentale, il danno subito e la sua entità, restando
così fuori dall’area del risarcibile le situazioni che si risolvono per lo più in
una sintomatologia soggettiva.
Se da un lato il
fine delle nuove norme è da condividere, in quanto tende a rendere
irrisarcibili i finti danneggiati, dall’altro l’impostazione normativa seguita
dal legislatore risulta alquanto opinabile, e ciò perché tende a incidere
pesantemente anche sulla situazione di chi pur avendo subito una lesione rilevante non
riesca a darne prova mediante una Tac o altro esame, così vedendosi negare un risarcimento
che invece poteva essere riconosciutogli attraverso valutazioni mediche.
Inoltre è sempre in agguato l’insidia rappresentata dal
fatto che le RX del collo secondo alcuni non bastino a provare il danno come conseguenza
dell’incidente.
Cari danneggiati, non vi resta dunque che incrociare le dita
e sperare che il perito o chi vi visiterà sia clemente e vi riconosca il danno!
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