martedì 15 gennaio 2013

Le nuove norme sul copo di frusta limitano la risarcibità del danno



La legge 24 marzo 2012 n. 27, cha ha convertito in legge in decreto legge sulle liberalizzazioni, ha introdotto nel nostro sistema normativo  due norme che si ripercuotono sulla risarcibilità delle lesioni “lievi” subite  a causa di incidente automobilistico.

In particolare ci si riferisce all’art. 32 della legge in esame commi 3-ter e quater, i quali restringono l’area della risarcibilità del danno da colpo di frusta e da microlesioni alle ipotesi in cui vi sia un “riscontro clinico-strumentale”. 

Infatti l’art. 32 3-ter così recita: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità’, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente

 Il 3-quater invece: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione



Come può tutelarsi l’automobilista nel caso in cui subisca un colpo di frusta a seguito di incidente stradale?

Queste norme in realtà sono state concepite per limitare il risarcimento del danno da colpo di frusta ai soli casi più gravi, tagliando fuori dall’area del risarcibile quelli, che nella maggior parte dei casi, sono di lieve entità. In realtà il legislatore ha fatto proprio un, sia pur discutibile, orientamento in base al quale si ritiene che il trauma del collo nella maggior parte degli incidenti sia lieve e non comporti, pertanto, ripercussioni permanenti sulla salute del soggetto leso. Secondo questa linea di pensiero dunque il malcapitato potrebbe rimanere a bocca asciutta!

Cosa può fare il danneggiato?
 In primo luogo deve essere molto preciso nelle ore successive all’evento dannoso. Poiché per la risarcibilità del danno in questione occorre un riscontro clinico-strumentale, il danneggiato  deve, subito dopo aver affrontato le questioni burocratiche con il danneggiante(redazione modulo CAI, informato la polizia, ecc…), recarsi presso il Pronto soccorso ospedaliero per espletare gli esami che permetteranno di avere un riscontro medico della propria situazione. Fatevi fare tutti gli esami necessari a riscontrare il danno subito a causa dell’incidente.

Successivamente, nei giorni immediatamente seguenti recatevi da un medico ortopedico e fatevi visitare facendovi mettere per iscritto la vostra situazione in modo da mettere in risalto la lesione subita e l’entità della stessa. Sarà lo specialista a consigliarvi, se del caso, ulteriori esami diagnostici atti allo scopo.

 Tutto ciò risulterà necessario fin tanto che non saranno modificate queste nuove norme sul risarcimento del colpo di frusta, che si traduce in un danno biologico talora rilevante alla persona. Ne deriva che nel caso di colpo di frusta il danno sarà risarcibile solo se riuscirete a provare, mediante un riscontro clinico-strumentale, il danno subito e la sua entità, restando così fuori dall’area del risarcibile le situazioni che si risolvono per lo più in una sintomatologia soggettiva.

Se da un lato il fine delle nuove norme è da condividere, in quanto tende a rendere irrisarcibili i finti danneggiati, dall’altro l’impostazione normativa seguita dal legislatore risulta alquanto opinabile, e ciò perché tende a incidere pesantemente anche sulla situazione di chi pur avendo subito una lesione rilevante non riesca a darne prova mediante una Tac o altro esame, così vedendosi negare un risarcimento che invece poteva essere riconosciutogli attraverso valutazioni mediche.
 
Inoltre è sempre in agguato l’insidia rappresentata dal fatto che le RX del collo secondo alcuni non bastino a provare il danno come conseguenza dell’incidente. 

Cari danneggiati, non vi resta dunque che incrociare le dita e sperare che il perito o chi vi visiterà sia clemente e vi riconosca il danno!

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